I professionisti dello Studio sono iscritti nelle liste del gratuito patrocinio.
L'ordinamento giuridico, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale di cui all'art. 3 e in attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, garantisce a tutti coloro che non hanno i mezzi economici sufficienti per nominare un avvocato ed affrontare i costi di un processo, la possibilità di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendere i propri diritti ed interessi legittimi, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato (o gratuito patrocinio).
La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia" (modificato da ultimo dalla l. 27.12.2013, n. 147), che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.
Dunque, al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto sia nell'ambito di un processo civile che nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
• i cittadini italiani
• gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
• gli apolidi
• gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.